Mutui casa: “Piano Famiglie” anche per costruzione e ristrutturazione
Chi ha comprato la prima casa con un mutuo, di importo non superiore ai 150 mila euro, a partire dal prossimo mese di febbraio, rispettati anche gli altri requisiti, ha la possibilità di aderire al “Piano Famiglie” dell’ABI, che permette di ottenere la sospensione della rata del mutuo per un periodo pari ad almeno dodici mesi. Ma il beneficio, inoltre, fermo restando il limite di importo dei 150 mila euro, è valido anche a favore di quelle famiglie che versano in condizioni di oggettiva difficoltà e che hanno contratto il mutuo non per l’acquisto della casa ad uso abitativo, ma per la sua costruzione o ristrutturazione. Sono ammesse anche quelle famiglie che, sempre rispettando tutti i requisiti, sono in ritardo con il pagamento della rata del mutuo per un periodo che non supera i 180 giorni consecutivi.
La misura è fruibile da parte delle famiglie a patto che all’interno del nucleo familiare, nel biennio 2009-2010, si siano verificati degli eventi negativi: l’ABI, Associazione Bancaria Italiana, tra gli eventi negativi che permettono l’ammissione alla fruzione del beneficio, spiega che sono quelli relativi alla perdita del posto di lavoro, decesso, condizione di non autosufficienza e cassa integrazione. Un cliente che ha acceso un mutuo con un istituto di credito, e rispetta i requisiti, dovrà ora attendere che la propria banca “adotti” il Piano Famiglie.
E’ possibile, tra l’altro, che una banca rispetto ad un’altra offra delle condizioni migliorative e dei vincoli meno stringenti rispetto a quelli messi a punto dall’Associazione Bancaria Italiana e sottoscritti, tra l’altro, anche da tredici Associazioni di Consumatori. Queste, in particolare, sono le Associazioni di Consumatori che hanno sottoscritto il “Piano Famiglie“, ed alle quali eventualmente ci si può rivolgere per saperne di più: Codici, Confconsumatori, Adiconsum, Adoc, Assoutenti, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento consumatori, Acu, Casa del Consumatore, Cittadinanzattiva, Unione Nazionale Consumatori e Movimento difesa del Cittadino.




2 Commenti

[...] Ebbene, nella moratoria rientrano tutti quei mutui, per importi che non superano i 150 mila euro, che sono stati erogati a soggetti privati, quindi persone fisiche, che hanno un reddito imponibile, quindi per singolo mutuatario, che non supera annualmente i 40 mila euro. Soddisfatto tale requisito, rientrano nella sospensione per almeno dodici mesi i mutui che sono garantiti da ipoteca, e che si trovano nel caso anche in fase di ammortamento, sia per l’acquisto dell’abitazione principale, sia per la sua ristrutturazione o costruzione. [...]
[...] altresì rientranti tra gli eventi ammissibili anche le cessazioni di rapporti di lavoro subordinato con eccezione, anche in questo caso, delle [...]