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  • 13
  • lug
  • 2010

Mutuo casa: risarcimento se la surroga è troppo lenta

surroga-mutuoLa surroga in materia di mutui è una delle più importanti “conquiste” dei consumatori di questi ultimi anni. Quella che più comunemente viene definita come la procedura di portabilità del mutuo da una “vecchia” ad una nuova banca, è stata introdotta senza oneri e costi a carico del mutuatario grazie ai Decreti Bersani, ovverosia negli anni scorsi quando al Governo c’erano i partiti del centrosinistra.

Pur tuttavia, la “vecchia” banca, quando deve applicare la surroga richiesta da un cliente, non fa di certo i salti di gioia visto che trattasi di un’operazione dalla quale non può più trarre alcun guadagno. Come diretta conseguenza, in questi ultimi anni in materia di portabilità dei mutui non sono mancate le tattiche ostruzionistiche da parte di alcuni Istituti di credito e, nei casi più gravi, hanno altresì portato a sanzioni comminate dall’Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato (Antitrust).

Di recente, pur tuttavia, nel Decreto anticrisi messo a punto dall’attuale Governo in carica, è stata introdotta una norma che sulla carta dovrebbe rendere la surroga più rapida e quindi permettere al consumatore/mutuatario di trasferire il mutuo dalla vecchia alla nuova banca senza lungaggini burocratiche e ostruzionismi di ogni tipo. La novità, in particolare, consiste nel fatto che se la surroga viene applicata con troppa lentezza, allora al mutuatario spetta un risarcimento che, come riporta tra l’altro il Portale di comparazione Supermoney.eu, ammonta all’1% del valore del finanziamento immobiliare per ogni mese o frazione di esso di ritardo con cui la banca completa la procedura.

Di conseguenza, i mutuatari che vogliono cambiare banca possono “ricordare” al proprio Istituto, nel caso in cui faccia melina, che la procedura va completata entro 30 giorni dalla richiesta, altrimenti scatta il risarcimento. La surroga, lo ricordiamo, permette di trasferire il mutuo presso un’altra banca per lo stesso importo del debito residuo e senza estinguere l’ipoteca; inoltre, non ci sono a carico del mutuatario costi notarili, costi di perizia ed altri oneri da riconoscere alla vecchia banca.

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