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Spese condominiali arretrate

 
Roberto
13 luglio 2012
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Uno degli aspetti maggiormente delicati nell’ambito delle spese condominiali, è relativo agli oneri “arretrati”, ovvero alle ipotesi in cui il conduttore e/o il locatore non abbiano provveduto al pagamento puntuale delle spese dovute per i lavori ordinari o straordinari effettuati sugli immobili di competenza. Ma cosa accade in questo caso? E, soprattutto, a chi spettano le spese condominiali in caso di vendita dell’immobile.

In linea di massima, sarà dovuto al pagamento delle spese condominiali arretrate il conduttore o il locatore, nelle quote di loro riferimento. Vi è ovviamente la possibilità che le parti si accordino diversamente, e che pertanto il conduttore si faccia carico delle spese condominiali del locatore, o viceversa.

L’ipotesi più complessa, sulla quale la Cassazione è intervenuta più volte, è tuttavia relativa a quella relativa al pagamento delle spese condominiali arretrate in caso di vendita dell’immobile. Con la pronuncia n. 23345 del 2008, ad esempio, la Suprema Corte aveva stabilito che chi compra casa subentra in coacervo di situazioni giuridiche, e perché è tenuto a pagare le spese condominiali arretrate a causa dell’inadempienza del vecchio proprietario.

Riportando le parole dei giudici, evidenziamo infatti come “dal momento in cui il trasferimento è reso noto al Condominio, lo status di condomino spetta all’acquirente”, e che pertanto nei confronti del venditore per gli arretrati che ha accumulato “non può essere chiesto ed emesso il decreto ingiuntivo per la riscossione dei contributi, atteso che soltanto nei confronti di colui che rivesta la qualità di condomino può trovare applicazione l’art. 63 comma 1 disp. att. c.c.”

L’articolo citato, a sua volta, fa riferimento al fatto che “per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea l’amministratore può ottenere decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione”. Pertanto, chi compra un appartamento in condominio acquisisce anche i debiti maturati e maturandi alla data del trasferimento: massima cautela, pertanto, prima di stipulare l’atto.

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