Acquisti ed affitti, arriva la certificazione energetica

di Redazione 2

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Dal 1 luglio 2009, come dice l’articolo 6 (comma 1-bis) del decreto legislativo del 2005, entra in vigore l’obbligo di fornire, a tutti gli edifici trasferiti a titolo oneroso,  l’attestato di certificazione energetica, che diventerà indispensabile per concludere qualsiasi tipo di compravendita.

Solo per alcuni edifici non ci sarà l’obbligo di redigere questa certificazione, come gli edifici intangili, gli edifici che non hanno consumo energetico e le strutture che sono prive di impianto energetico.

L’attestato di certificazione energetica è il documento che mette in evidenza le caratteristiche e le prestazioni energetiche di ogni edificio. Praticamente  viene descritta la quantità di energia che viene consumata da ogni edificio e la quantità di energia che potrebbe bastare per soddisfare i bisogni necessari dell’individuo che vive all’interno dell’azienda.

Per l’acquisto di nuovi immobile la normativa dice che se il costruttore non fornirà l’attestato di certificazione energetica al proprietario, verrà punito con una sanzione amministrativa che andrà dai  5000 ai  30000 euro. Le sanzioni ci saranno soltanto se l’immobile sarà venduto dal costruttore ma non ci saranno nelle transazioni tra privati.

Si è anche stabilito che dal 1 luglio 2010 la certificazione energetica si dovrà presentare anche per i contratti di affitto degli immobili.

Naturalmente di questa nuova normativa, come in ogni nuova legge che entra in vigore,  ci sono i pro e i contro. L’introduzione della certificazione energetica porta dei vantaggi sia al compratore che al venditore. Per quanto riguarda l’acquirente ci sarà una maggiore trasparenza nel marcato immobiliare in quanto l’acquirente sarà ben informato sui consumi energetici dell’immobile che vorrà acquistare; invece, per quanto riguarda il venditore, potranno essere effettivamente riconosciuti gli investimenti che sono stati compiuti, su interventi poco visibili ma molto importanti per  il risparmi energetico come gli isolamenti delle pareti e l’installazione di piccoli pannelli solari. Questi sono forse i vantaggi piu importanti di questo nuovo decreto, ma ce ne sono tanti altri.

La norma, però, ha avuto dei problemi  d’interpretazione e ha  fatto sorgere dei dubbi sull’effettiva applicabilità della stessa.

Uno di questi è quello relativo alla dotazione del certificato, quando invece non c’è l’obbligo di allegarlo al rogito. Invece ci sono alcune regioni, come la Lombardia, che hanno delineato norme che prevedono l’obbligo di applicare il certificato energetico al rogito, dunque chi decide di comprare casa a Milano avrà più oneri di chi compra casa a Roma.

Entrare in questa nuova modulistica non è semplice. Proprio per questo, una figura molto importante può essere quella del notaio. Infatti l’associazione dei notai ha formulato le linee-guida che le figure notarili devono seguire.

Commenti (2)

  1. La Certificazione Energetica degli Edifici e la redazione dell’Attestato sono regolati da apposite procedure nazionali e regionali e possono essere effettuate esclusivamente da Professionisti accreditati e abilitati.
    Riepilogando , è obbligatorio:
    •In Lombardia e in altre regioni, dal 1 luglio 2009, allegare l’Attestato di Certificazione agli atti notarili per la compravendita (D.g.r n° 8/8745 e s.m.i)
    •In Lombardia e in altre regioni, allegare l’Attestato di Certificazione anche per i contratti di locazione a decorrere dal 1 luglio 2010 (D.g.r n° 8/8745 e s.m.i).
    Per maggiori informazioni potete visitare il sito:
    http://www.certificazionienergetiche.org/ dove professionisti dello STUDIO DI ARCHITETTURA http://www.pensaedrago.it/architetti-milano.html si occupano di redigere CERTIFICAZIONI ENERGETICHE in tempi brevi con massima serietà.

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