Regole condominio rumore

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Per fortuna del viver comune, il Codice civile stabilisce delle regole piuttosto chiare sulle attività che si svolgono in condominio, lasciando tuttavia i regolamenti condominiali in qualità di strumenti atti a calare le regole sulle specifiche fattispecie. Partiamo pertanto alla scoperta delle regole sul rumore condominiale e sugli orari di svolgimento delle attività condominiali, con l’esame dell’art. 844 c.c., che disciplina gli obblighi di tolleranza.

L’articolo ricorda infatti come “il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi.
Nell’applicare questa norma l’autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso”.

Recentemente, con la sentenza Cassazione n. 3438 del 2010, la giurisprudenza ha potuto soffermarsi sull’argomento affermando “che non avendo il limite di tollerabilità delle immissioni rumorose carattere assoluto, ma essendo esso relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti, spetta al giudice del merito sia accertare in concreto il superamento della normale tollerabilità e l’individuazione degli accorgimenti idonei a ricondurre le immissioni nell’ambito della normale tollerabilità” (principio utile anche per sancire le regole condominiali animali).

Insomma, legge e giurisprudenza sono concordi nel ritenere che la priorità è quella di tutelare la tranquillità del riposo e della vita delle persone, senza però impedire la normale rumorosità del vivere quotidiano.

Per avere certezza di quali siano le fonti normative che possono regolamentare l’esercizio delle attività in condominio e la conseguente rumorosità, è pertanto necessario consultare il regolamento di polizia urbana della città in cui è ubicato l’immobile, che in alcune aree o in tutta la città può prevedere regolamentazioni più o meno rigide, per alcune determinate attività.

Attenzione, infine, per non avere sgradite sorprese, a consultare il regolamento condominiale, soprattutto se vi sono intese contrattuali al suo interno.

E quando il tutto capita in un condominio senza amministratore?

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