Delibera installazione ascensore a maggioranza

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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18334 del 25 ottobre 2012, è intervenuta sull’ipotesi di installazione di un ascensore a semplice maggioranza, purchè – nel pieno rispetto del principio di solidarietà condominiale – tale installazione si renda utile per tutelare l’esigenza di garantire un accesso agli appartamenti ai condomini, o loro ospiti, con ridotta capacità motoria, anche se la nuova opera comporti un’accettabile riduzione del decoro architettonico o un modesto restringimento degli spazi comuni.

In seguito a questo nuovo approccio da parte della Cassazione, i condomini devono sacrificarsi a migliorare le condizioni di accesso ai disabili, o agli anziani con mobilità ridotta, di socializzare e di muoversi senza incontrare ostacoli.

“La vicenda che ha portato alla decisione in questione prendeva l’avvio quando un condomino impugnava la delibera che aveva approvato l’installazione di un ascensore, ritenuta illegittima non solo perché adottata con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge, ma soprattutto perché la nuova opera aveva ristretto il passaggio sulla prima rampa di scale, impedendo anche il passaggio di eventuali mezzi di soccorso e compromesso il decoro architettonico dell’edificio in stile liberty” – affermava Giuseppe Bordolli e Gianfranco Di Rago su IO del 19 novembre 2012.

Secondo la Corte, non avrebbe pertanto alcuna rilevanza la circostanza che l’assemblea non abbia avuto a oggetto una delibera attinente all’eliminazione delle barriere architettoniche, in quanto la delibera di installazione di un ascensore si muove sostanzialmente in tale direzione. “Inoltre” – concludeva il quotidiano Italia Oggi – “la normativa speciale a favore dei portatori di handicap prevede un abbassamento del quorum richiesto per l’innovazione, indipendentemente dalla presenza di disabili: lo scopo infatti è quello di consentire ai disabili, o agli anziani con mobilità ridotta, di socializzare e di muoversi senza incontrare ostacoli, anche se le persone interessate non sono proprietari di appartamenti nel caseggiato o non risiedono stabilmente nel palazzo”.

Vedi anche il nostro recente approfondimento: Spese condominiali, quelle dei balconi sono a carico dell’intero condominio

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