L’intermediazione sulla pertinenza non si scarica

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L’intermediazione immobiliare ottenuta nel caso dell’acquisto di una pertinenza non è detraibile. Ecco il quesito posto all’Agenzia delle Entrate con la puntuale risposta del fisco. In calce un approfondimento. 

Tramite FiscoOggi è possibile inviare domande al Fisco relative ai temi più caldi, al fine di ottenere una risposta congruente che indirizzi le scelte del contribuente. Così è stato anche per Rosa D. che ha chiesto all’Erario se fosse possibile detrarre le spese d’intermediazione sostenute per l’acquisto di una pertinenza, dalla dichiarazione dei redditi.

Questa la domanda

Lo scorso anno ho acquistato un box, come pertinenza della mia abitazione principale. Ho pagato una provvigione di circa mille euro. Posso detrarla?

Il fisco ha risposto come segue:

Le spese sostenute per la provvigione pagata a un’agenzia immobiliare o a un intermediario sono detraibili, nella misura del 19%, soltanto nell’ipotesi di acquisto di un’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale propria o di un familiare (articolo 15, comma 1, lettera b-bis, del Tuir). Non è invece possibile usufruire dello sconto di imposta in caso di acquisto di una pertinenza.

Diverso è il caso delle agevolazioni sull’acquisto, ovvero dell’Iva agevolata e degli altri sconti previsti dal nostro ordinamento. Infatti, qualora il box, come in questo caso, è acquistato quale prima pertinenza dell’abitazione principale, sono estesi a questa unità tutti gli sconti validi per l’abitazione principale.Una riduzione non estremamente consistente ma tuttavia importante. Ecco come Idealista.it spiega le agevolazioni per l’acquisto della prima casa

Se la cessione è imponibile ad Iva, l’agevolazione consiste nell’applicazione dell’aliquota ridotta del 4%. Sono inoltre dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale di 200 euro ciascuna, l’imposta di bollo, i tributi speciali catastali e le tasse ipotecarie.

Se invece la cessione non è imponibile ad Iva, l’agevolazione consiste nell’applicazione dell’imposta proporzionale di registro ridotta del 2% con il minimo di 1.000 euro, nonché delle imposte ipotecaria e catastale di 50 euro ciascuna.

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