Condominio, il conflitto di interessi nelle votazioni assembleari

di Redazione Commenta

Spread the love

Diversi spunti offerti dalla rete nel corso delle ultime giornate (ad esempio, quello de IlSole24Ore) ci permettono di tornare su uno dei punti caldi dei diritti dei condomini, inerenti le votazioni nell’assemblea condominiale e, in particolare, all’esistenza di un presunto conflitto di interessi da parte di uno dei condomini votanti.

La Cassazione si è infatti recentemente espressa in materia (con la pronuncia n. 10754 del 16 maggio 2011) contribuendo a fare un po’ di chiarezza su ciò che accade all’interno delle assemblee condominiali, dove interessi di parte potrebbero prevalere, anche a pregiudizio dell’intero condominio e del suo interesse economico.

Ad esempio: immaginiamo che l’assemblea condominiale deliberi l’effettuazione di una serie di lavori edilizi in favore della società amministrata da uno dei condomini votanti, le cui prestazioni economiche sono tuttavia notevolmente peggiorative rispetto a quelle dei concorrenti, e per tale motivo relative a un’offerta giudicata non congrua rispetto agli interessi condominiali.

Ebbene, la Cassazione ha dichiarato che si applicheranno alle assemblee condominiali le stesse norme previste per il conflitto di interessi nelle società, con riconduzione degli  elementi determinanti la fattispecie di conflitto di interessi desumibili dall’interpretazione estensiva dell’art. 2373 del Codice Civile.

Pertanto, affinchè possa determinarsi in concreto una situazione di conflitto di interessi, occorrerà dimostrare il conflitto tra gli interessi di uno specifico condominio e di quelli di tutto il condominio, l’essere il voto del condomino in conflitto di interessi determinante per l’assunzione della delibera, e il danno arrecato al condominio in seguito alla delibera assunta.

In merito alla concretezza del conflitto di interessi, la Cassazione ha ribadito come ai fini della invalidità della delibera assembleare, il conflitto debba essere riconosciuto solo se si dimostri la divergenza tra le specifiche ragioni personali di determinati singoli condomini, e quelli attribuibili all’interesse istituzionale dell’intero condominio.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non verrà pubblicato.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>