Vincolo paesaggistico per il Piano Casa in Puglia

di Redazione Commenta

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Proprio in questi giorni sono arrivati i primi commenti a caldo sul Piano Casa varato dal Consiglio Regionale della Puglia e approvato via via dai Comuni.

Il testo della Legge Regionale 14/09 secondo Michele Lamacchia, Presidente di Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani) Puglia è un documento positivo. In estrema sintesi stabilisce che “a specifiche condizioni e con determinate modalità, possono essere ampliati, nel limite del 20 per cento della volumetria complessiva, e comunque per non oltre 200 m³, gli edifici residenziali di volumetria non superiore a 1.000 m³“. “Negli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici destinati a residenza almeno in misura pari al 75 per cento della volumetria complessiva possa realizzarsi un incremento di volumetria sino al 35 per cento di quella esistente al momento di entrata in vigore della legge regionale”.

I bisogni strutturali nella Regione Puglia sono due: il rilancio del settore edilizio come motore di sviluppo del territorio tutela e la risistemazione e la valorizzazione del patrimonio edilizio. In particolare sembra che molti comuni interessati alle misure del Piano Casa stiano prendendo provvedimenti volti a salvaguardare l’ambiente e a promuovere modalità di intervento sostenibili.

Il comune di Altamura ad esempio ha modificato le disposizioni riguardo l’altezza massima degli interventi, che può essere anche elevata di tre metri, al di fuori delle zone A, quelle sottoposte a vincoli e quelle agricole.

Sempre ai confini con la Lucania, a Gravina,  il sindaco Giovanni Divella sostiene che: “L’economia ha bisogno di ripartire e i cittadini hanno tutti diritto di beneficiare di quanto previsto dalla Regione. L’obiettivo è quello di soddisfare le aspettative dei gravinesi. Il mio plauso va alla Commissione Urbanistica e all’Ufficio Tecnico che ha saputo cogliere al meglio lo spirito del Piano Casa“.

Come dicevamo è stato accolto a livello di sensibilità diffusa un vincolo paesaggistico, secondo cui le singole ordinanze possono “individuare gli ambiti nei quali gli interventi sono esclusi o limitati, con particolare riferimento ai beni culturali e alle aree di pregio ambientale e paesaggistico”.

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