Multa mancato pagamento IMU

di Redazione Commenta

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Di IMU e pagamenti IMU abbiamo parlato tanto in queste ultime settimane, cercando di porre un po’ di chiarezza su un tema che è tutt’altro che facilmente affrontabile. Oggi, con la scadenza IMU oramai alle porte, cerchiamo di comprendere cosa potrebbe accadere in caso di mancato pagamento dell’imposta municipale unica, o suo ritardato versamento.

Una ipotesi che non sembra essere rara, visto e considerato che con la consolidata crisi economica, numerosi nuclei familiari non saranno in grado di pagare la nuova imposta municipale unica, che sostituisce la vecchia ICI inglobando una quota Irpef sui redditi da proprietà immobiliari. Fortunatamente, a spegnere i fuochi della preoccupazione, è giunto un recente calcolo effettuato dalla CGIA di Mestre, secondo cui la sanzione per il ritardato pagamento dell’IMU, rispetto alla complessiva imposta municipale dovuta, sia essenzialmente di scarsa consistenza.

La CGIA ha infatti stabilito che, se il contribuente pagherà la prima rata dell’imposta entro un anno dalla scadenza (pertanto, entro il 18 giugno 2013), le sanzioni saranno piuttosto contenute. Su una imposta municipale unica di circa 50 euro, infatti, il Centro Studi ha affermato che il ritardatario pagherà – tra interessi e sanzioni – circa 1,60 euro aggiuntivi nel caso in cui il pagamento avvenga entro un mese dalla scadenza (il c.d. ravvedimento breve) e una maggiorazione di 3,13 euro nel caso in cui il pagamento avvenga con ritardi non superiori all’anno (il c.d. ravvedimento lungo).

REGOLE PAGAMENTO ACCONTO IMU 2012 PRIMA CASA

Chi pertanto si trova in difficoltà con il pagamento dell’IMU, può sperare di evitare aggravi molto onerosi grazie a sanzioni che sembrano effettivamente essere abbastanza ridotte. Tuttavia, ricordiamo, al fine di evitare le penalità di cui sopra (proporzionali all’imposta non versata, e pertanto crescenti al crescere dell’ammontare dovuto), è fortemente consigliabile rispettare le scadenze in questione, pari al 18 giugno per la prima rata d’acconto, al 17 settembre per l’eventuale seconda rata d’acconto e al 17 dicembre per il conguaglio.

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