Tasse sulla casa, le novità in vigore da gennaio

di Redazione Commenta

Spread the love

Da gennaio sono entrate in vigore una serie di norme che abbattono i costi della casa eliminando alcune spese importanti. Parliamo chiaramente delle tasse. Assocond ha riassunto come segue, due importanti novità. 

Via la Tasi dall’abitazione principale non di lusso e poi anche Imu dimezzata per gli alloggi ceduti in comodato a genitori o figli. Sembra poco ma vuol dire che tantissime persone hanno potuto mancare l’appuntamento di giugno con il fisco e così accadrà anche a dicembre. Magari si trattasse di un’eliminazione definitiva dell’imposta. 

Abitazione principale

L’abitazione principale dopo essere stata affrancata dall’Imu a partire dal 2014, da quest’anno è esentata anche dalla Tasi. L’esonero, sancito dal comma 14 dell’articolo 1 della Legge di Stabilità 2016, è riconosciuto esclusivamente agli immobili con destinazione abitativa accatastati in una categoria diversa dalla A/1 (abitazioni signorili), dalla A/8 (ville) e dalla A/9 (castelli e palazzi di eminente pregio artistico o storico), e alle relative pertinenze. In relazione a queste ultime, ricordiamo che si tratta delle unità immobiliari censite nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte); l’esenzione spetta a una sola unità per ciascuna categoria, eventuali ulteriori pertinenze (ad esempio, il secondo box) sono trattate come “altri fabbricati”. Dal 2016 l’inquilino (o il comodatario) che detiene l’immobile, fissandovi la residenza anagrafica e la dimora abituale, cioè adoperandolo come abitazione principale, non deve più versare la sua parte di Tasi.

Alloggi ceduti in comodato d’uso ai parenti

Dal 2016 per l’immobile non accatastato come A/1, A/8 o A/9 e dato in comodato d’uso a figli o genitori che lo utilizzano come abitazione principale, spetta la riduzione al 50% della base imponibile. Per aver diritto al beneficio, è richiesto che il contratto di comodato venga registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e abbia la residenza anagrafica e la dimora abituale nello stesso comune in cui si trova la casa data in uso ovvero, oltre a quest’ultima, possieda nello stesso comune un altro appartamento non “di lusso” adibito a propria abitazione principale. 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non verrà pubblicato.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>