Cedolare secca affitti 2011: rendez-vous con i versamenti

di Redazione Commenta

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Entro domani, mercoledì 6 luglio 2011, i proprietari di immobili che si sono avvalsi del regime della cedolare secca sugli affitti dovranno pagare la prima rata relativa all’acconto 2011 dell’imposta sostitutiva applicata proprio sulle locazioni abitative. A ricordarlo è l’Agenzia delle Entrate attraverso Fiscooggi.it, il Quotidiano telematico dell’Amministrazione finanziaria dello Stato, precisando altresì come quello di domani, per l’acconto 2011 sulla cedolare secca sugli affitti, sia comunque solo il primo round; questo perché si può comunque differire il versamento a dopo il 6 luglio del 2011, e comunque entro il 5 agosto del 2011, pagando una maggiorazione, quella classica, pari allo 0,40% sull’importo dovuto all’Erario.

Riguardo alla percentuale degli acconti, solo per quest’anno, è in vigore un regime transitorio come segue: entro domani, o entro il 5 agosto 2011, bisogna versare l’acconto 2011 nella misura dell’85% del dovuto; l’importo risultante deve essere saldato al 40% entro le scadenze sopra indicate, e l’altro 60% entro e non oltre la data del 30 novembre del 2011.

Il tutto a patto che l’importo totale dell’acconto 2011 da pagare non sia inferiore alla soglia dei 257,52 euro; se invece l’importo è inferiore a tale soglia, allora si può pagare tutto in un’unica soluzione, entro sempre e non oltre la data del 30 novembre del 2011. In ogni caso, spiega altresì l’Agenzia delle Entrate, il primo acconto non è dovuto, e quindi si passa direttamente alla scadenza di novembre, nel caso in cui i contratti abbiano decorrenza a partire dall’1 giugno del 2011. Come è possibile notare, le scadenze per i versamenti della tassa cedolare coincidono con quelli dell’Irpef; e non a caso, al pari dell’Irpef, anche la cedolare si può andare a pagare a rate applicando le stesse regole. In caso di dubbi ci si può come al solito rivolgere agli Uffici delle Entrate, magari fissando prima un appuntamento con un funzionario, evitando le code, oppure al proprio commercialista di fiducia.

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