Comprare casa a San Marino

di Redazione Commenta

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Novità in vista per il mercato immobiliare di San Marino. Stando a quanto si legge nella stampa locale, infatti, nella prossima sessione consigliare verrà discussa la possibilità, da parte dei forensi, di poter acquistare proprietà immobiliari all’interno della Repubblica di San Marino, attraverso un ordine del giorno che potrebbe generare discussioni molto accese.

Quel che sembra abbastanza palese è che abbattendo i vincoli per l’acquisto di proprietà immobiliari abitative all’interno della Repubblica di San Marino, possa esserci una vera e propria impennata nella vendita di appartamenti, con rilancio conseguente del real estate locale. Sulla vicenda hanno tuttavia già espresso il loro parere contrario alcuni partiti, pronti a dare battaglia per evitare l’aggiramento di tale ostacolo.

Stando a quanto comunica Libertas, l’ordine del giorno si articolerà in cinque punti, a partire dalla previsione secondo la quale sarebbe “consentita al forense persona fisica l’intestazione a titolo di proprietà di un immobile ad uso abitativo quale seconda casa rispetto all’abitazione principale situata all’estero”.

In particolare, sempre secondo quanto riporta Libertas.sm, “l’intestazione dovrà avvenire a nome proprio e non può avvenire per il tramite di mandato fiduciario; l’autorizzazione al cittadino forense, all’intestazione di cui sopra, può riguardare una sola unità abitativa, con pertinenze ed accessori, dichiarata dall’interessato nell’istanza al Consiglio dei XII; il Consiglio dei XII rilascia l’autorizzazione all’intestazione dell’immobile solo qualora il cittadino forense sia in regola con le disposizioni vigenti in materia di ingresso in Repubblica”.

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Infine, “l’autorizzazione del Consiglio dei XII all’intestazione del bene immobile decade e deve essere rinnovata qualora l’atto di compravendita non sia stipulato entro tre mesi da quello della data della stessa autorizzazione; I periodi di soggiorno turistico in Repubblica in conseguenza dell’intestazione di un immobile ad uso abitativo quale “seconda casa”, non rilevano per il cittadino forense quale dimora in Repubblica, né costituiscono titolo alcuno ai fini del rilascio di permessi di soggiorno, residenza o acquisizione di cittadinanza per naturalizzazione”.

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