Imu enti non commerciali 2013

di Redazione Commenta

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Il recente decreto del governo Letta che “rinvia” le decisioni sul pagamento dell’Imu alla fine dell’estate, sospendendo di fatto il versamento dell’acconto sulle abitazioni ritenute principali, è seguito da alcune importanti delucidazioni che riguardano gli immobili della Chiesa e di tutti gli enti non commerciali, o commerciali con un utilizzo “misto” delle proprietà.

Più nel dettaglio, gli enti commerciali dovranno pagare la prima rata dell’imposta municipale unica entro il prossimo 17 giugno. Si tratta di una regola ampiamente condivisa in sede politica, che vale per tutti gli enti commerciali, anche quelli appartenenti al mondo ecclesiastico.

Le novità esplicative riguardano tuttavia gli immobili che sono contraddistinti da un c.d. “utilizzo misto”: si pensi a un immobile che per metà è adibito ad un utilizzo commerciale, e per l’altra metà è invece adibiti ad un utilizzo non commerciale. Ebbene, come dichiarato con una recente nota dal ministero delle Finanze, non essendo ancora disponibili i dati sulle proporzioni, il versamento dell’Imu si pagherà in base alle stime, e il conguaglio sarà rinviato al 2014.

“Si ritiene che il conguaglio dell’Imu per l’anno 2013 possa essere effettuato contestualmente al versamento della prima rata dovuta per l’anno 2014″ – afferma la nota, aprendo sostanzialmente le porte a un nuovo rinvio (in proposito, vedi anche il nostro precedente speciale sulle esenzioni riservate agli enti non commerciali, in materia di Imu).

Per quanto concerne invece le proprietà immobiliari dei privati cittadini, ricordiamo come il pagamento dell’Imu 2013 per la abitazione principale venga di fatto sospesa, in attesa che il governo possa assumere una decisione sulla riforma Imu entro la fine dell’estate. Rimane invece invariato il contesto relativo ai privati cittadini o alle imprese che possiedono immobili diversi dalle abitazioni principali, che dovranno pagare l’acconto dell’imposta municipale unica entro e non oltre il 17 giugno 2013.

Rimane in ogni caso la possibilità di pagare in ritardo l’acconto, fruendo dei ravvedimenti brevissimi o brevi.

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