Mutuo: sospensione per eventi alluvionali

di Redazione Commenta

Spread the love

Nel nostro Paese, nel rispetto dei requisiti, è possibile ottenere la sospensione del pagamento del mutuo non solo accedendo alla moratoria ABI-Consumatori, o al Fondo di Solidarietà, ma anche in caso di eventi eccezionali. Ad esempio, questo è accaduto per le popolazioni del “cratere sismico“, a L’Aquila e Provincia, così come di recente alcuni Istituti di credito hanno manifestato la propria disponibilità a sospendere i finanziamenti ipotecari a quelle famiglie colpiti da eventi alluvionali di natura eccezionale.

Ad esempio, a sostegno delle popolazioni del Veneto, il Banco di Sardegna, Istituto di credito del Gruppo BPER, Banca Popolare dell’Emila-Romagna, aderendo ad un’ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha reso noto con un comunicato ufficiale d’essere disposto a sospendere i mutui a quei clienti che sono persone fisiche e che sono residenti nei Comuni che sono rimasti colpiti dall’alluvione; in caso di mutui cointestati, da parte di persone fisiche, basterà che almeno uno degli intestatari abbia la residenza in uno dei Comuni colpiti dall’alluvione.

La misura di sospensione del debito bancario da rimborsare, inoltre, è fruibile anche da parte delle imprese che, aventi la sede legale in uno dei Comuni colpiti dall’alluvione, hanno in corso di pagamento con il Banco di Sardegna dei mutui con l’esclusione di quei finanziamenti che rientrano nella vigente normativa sul credito al consumo. Sia per i privati, sia per le imprese, la sospensione del pagamento del mutuo può essere richiesta per una sola volta e per un periodo pari ad otto mesi; ottenuta la sospensione il piano di ammortamento si allungherà in ragione del numero delle rate non pagate per effetto della fruizione della misura.

Per la presentazione della domanda di accesso alla sospensione del mutuo, nel rispetto dei requisiti, basta recarsi presso la filiale del Banco di Sardegna dove il mutuo è stato acceso. La domanda deve essere presentata entro e non oltre il 20 marzo del 2011 a fronte della possibilità di chiedere o l’intera sospensione della rata, oppure solo quella relativa alla quota capitale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non verrà pubblicato.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>