Piano Famiglie: sospensione rata mutuo con Fideuram

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Anche Banca Fideuram nelle scorse settimane ha aderito, nell’ambito del Piano Famiglie dell’ABI, l’Associazione Bancaria Italiana, alla moratoria sui mutui alle famiglie in difficoltà, con la possibilità, quindi, di poter ottenere la sospensione del pagamento delle rate del finanziamento immobiliare per ristrutturazione, acquisto o costruzione di prime case. I mutuatari, soddisfatti i requisiti di accesso, possono compilare e consegnare l’apposito modulo di domanda a Banca Fideuram entro e non oltre la data del 31 gennaio del 2011. All’atto della presentazione della domanda, e dell’acquisizione della documentazione completa per l’accesso alla misura agevolativa, Banca Fideuram, in caso di domanda respinta, invierà apposita comunicazione scritta al cliente con le motivazioni del diniego entro quindici giorni lavorativi.

Se invece entro quindici giorni lavorativi non arriva alcuna comunicazione, la domanda presentata dal mutuatario di Banca Fideuram dovrà ritenersi accolta. In questo caso, la misura di sospensione del pagamento delle rate diventerà operativa entro un termine di quarantacinque giorni lavorativi dalla data di accoglimento della domanda, con Banca Fideuram che provvederà ad inoltrare al cliente una comunicazione scritta sull’esito positivo riguardante l’accoglimento della richiesta.

A fronte della fruizione del beneficio della sospensione della rata, per una durata pari a dodici mesi, al contraente Banca Fideuram non applicherà alcuna spesa o commissione di istruttoria, così come non saranno richieste al contraente delle garanzie aggiuntive. Allo stesso modo, l’accesso alla moratoria non comporterà nessuna variazione sullo spread e sulla tipologia di tasso applicata al mutuo, così come nulla cambia per le clausole di risoluzione che sono previste nel contratto di finanziamento immobiliare. Per l’accesso alla misura, con documentazione comprovabile, occorre che nel nucleo familiare si siano verificati eventi negativi quali il decesso del mutuatario o di uno dei mutuatari, condizioni di non autosufficienza e, tra l’altro, anche la cassa integrazione. L’importo originario del mutuo non deve inoltre essere superiore alla soglia dei 150 mila euro.

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