
In questo post vogliamo fornire a tutti i condomini alcune delucidazioni in merito ai diritti e ai doveri dei proprietari di casa che si trovano a vivere in condominio. Un caso specifico di applicazione della normativa prevede che sia dovere dei condomini approvare o non approvare in sede di bilancio annuale le varie spese condominiali sostenute nel corso dell’anno, di cui in genere l’amministratore di condominio è tenuto a presentare un opportuno rendiconto.
La Corte di Cassazione si è recentemente espressa sulla possibilità, da parte dell’amministratore condominiale, di poter beneficiare di un potere più ampio nelle situazioni di emergenza e di urgenza, conferendo così allo stesso la possibilità – ad esempio – di costituirsi in giudizio o di impugnare una sentenza sfavorevole se ciò avviene nell’interesse dell’intero condominio da lui amministrato.
L’ipotesi di cui parleremo oggi in maniera sintetica è, purtroppo, più frequente di quanto si possa inizialmente immaginare: ci riferiamo al caso dell’amministratore condominiale che predispone un piano di ripartizione errato da sottoporre all’assemblea condominiale, la quale, facendo fede sulla diligenza riporta dal professionista nella compilazione di questo documento, approva il piano di ripartizione che contiene tuttavia un errore per quanto concerne la ripartizione stessa delle spese comuni.
Su Condominio Web si è discusso si una interessante pronuncia del Tribunale di Bari, che si è recentemente occupato della revoca dell’amministratore condominiale, dell’obbligo di restituzione delle case per metterle a disposizione del nuovo amministratore condominiale, e delle responsabilità del mandatario revocato nell’ipotesi in cui agisca con ritardo nella restituzione delle cose sopra accennate.
I condomini che ritengono illegittimo un provvedimento adottato dall’amministratore condominiale ai sensi dell’art. 1133 del Codice Civile, possono ricorrere al Giudice senza che sia necessario passare prima dall’assemblea condominiale. In questo modo, viene resa lecita la via diretta che permette ai condomini ricorrenti di potersi appellare direttamente all’Autorità Giudiziaria, anziché dover prima interpellare l’assemblea.
Grazie a una recente sentenza del Tribunale di Salerno, la rete è tornata ad occuparsi di un tema molto caldo, quello dell’obbligo di apertura di un conto corrente, all’interno del quale far transitare i versamenti delle quote e, oltre tutto, la materia della revoca dell’amministratore del condominio.