Riforma condominio 2013

di Redazione Commenta

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Dopo oltre 70 anni di attesa è finalmente stata realizzata la riforma del condominio, contenuta nella legge 220 dell’11 dicembre 2012, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 17/12/2012. Un provvedimento largamente atteso, che entrerà in vigore solamente con decorrenza 17 giugno 2013 (dopo una vacatio di sei mesi, resasi necessaria per poter studiare le novità e prepararsi così all’applicazione delle nuove disposizioni). Vediamo dunque quali sono i più importanti principi ispiratori di questa innovazione.

Innanzitutto, a variare è la disciplina dell’amministratore, figura che viene riqualificata e professionalizzata. Per poter avere accesso al ruolo, ricordava Saverio Marasco su LeggiOggi, “è ora necessario avere un titolo di studio minimo, identificabile nel diploma di scuola secondaria di secondo grado e, obbligatoriamente, partecipare a corsi di aggiornamento con scadenza regolare. La carica può anche essere ricoperta a livello societario e, in ogni caso, il mandato durerà due anni”. A cambiare anche i diritti e gli obblighi del professionista (vedi anche Requisiti amministratore condominiale ).

Subiscono una mutazione anche le modalità di convocazione dell’assemblea e i quorum costituitivi e deliberativi, in ottica di maggiore funzionalità, mentre è previsto un ampio recepimento delle novità che interessano il settore dell’efficienza energetica e delle energie rinnovabili. “Una delle più rilevanti” – ricorda ancora Marasco – “consiste nella possibilità per i condomini di staccarsi dall’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento. La nuova legge stabilisce, infatti, che il condomino può rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato a condizione che dal suo distacco non derivino: “notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto e per la sua conservazione e messa a norma”. Viene, inoltre, consentita l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, destinati al servizio di singole unità del condominio sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell’interessato, nonché il diritto all’installazione dell’impianto di ricezione radiotelevisiva individuale” (vedi anche Riforma condominio novità parti comuni).

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