Diritti dei condomini: impugnare i provvedimenti dell’amministratore

di Redazione Commenta

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I condomini che ritengono illegittimo un provvedimento adottato dall’amministratore condominiale ai sensi dell’art. 1133 del Codice Civile, possono ricorrere al Giudice senza che sia necessario passare prima dall’assemblea condominiale. In questo modo, viene resa lecita la via diretta che permette ai condomini ricorrenti di potersi appellare direttamente all’Autorità Giudiziaria, anziché dover prima interpellare l’assemblea.

Alla conclusione di cui sopra è giunta la Cassazione pochi giorni fa: la Suprema Corte, infatti, con la pronuncia 13689 del 22 giugno, ha dichiarato l’ammissibilità di un ricorso diretto all’Autorità Giudiziaria, scavalcando di fatto l’assemblea condominiale. Ricorso possibile sia nel caso in cui si contesti la legittimità circa la competenza ad adottare il provvedimento da parte dell’amministratore, sia nell’ipotesi in cui non si sia d’accordo sul merito.

La novità interpretativa risiede proprio in questa seconda parte delle possibilità di impugnazione. Mentre infatti era praticamente dato per scontato che il condomino che ritenessere illegittimo il provvedimento dell’amministratore per mancanza di competenza potesse richiedere la pronuncia giudiziaria, dubbi vi erano in relazione alla possibilità che simile facoltà potesse essere riconosciuta a chi contestava il merito del provvediemnto.

La pronuncia apporta una gradevole ventata di novità per quei condomini dove le tensioni sono particolarmente elevate, e dove vi sono enormi difficoltà, in sede assembleare, nell’assumere una decisione. Si noti inoltre che insieme alla rimozione del provvedimento, con ricostituzione, per quanto possibile, della situazione ex ante, il condominio potrà altresì richiedere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa del provvediemnto impugnato.

Per quanto riguarda la scadenza temporale dei termini utili per l’impugnazione davanti all’Autorità Giudiziaria, questi sono particolarmente brevi: è infatti di 30 giorni la forbice temporale aperta per poter sfruttare tale possibilità, che riteniamo possa essere efficacemente adottata – come sopra introducevamo – soprattutto all’interno di quei condomini con forti divisioni in assemblea.

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