Tia seconde case

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Secondo quanto stabilito dal Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna, con la sentenza n. 551 del 31 maggio 2012, è  illegittimo il regolamento comunale che prevede per la determinazione della Tia dovuta dai soggetti non residenti criteri e coefficienti di calcolo basati sul numero dei componenti del nucleo familiare desunto dalla superficie degli immobili. Ad occuparsene un recente approfondimento in materia curato da Sergio Trovato sulle pagine di Italia Oggi del 3 ottobre 2012.

Trovato ricorda come “secondo i giudici amministrativi, è del tutto illogico il criterio fissato dal comune di fare riferimento per la tariffa dei non residenti al numero dei componenti del nucleo familiare desunto dalla superficie dell’immobile. Né può essere ritenuta valida la giustificazione di avere fatto ricorso alla presunzione solo perché il dato reale è difficile accertarlo attraverso le risultanze anagrafi che. Questo meccanismo presuntivo è del tutto inattendibile, “ben potendo accadere che un immobile di notevole ampiezza sia utilizzato da un numero ristretto di occupanti”.

In realtà, si scorge tra le motivazioni della sentenza, l’importo variabile della tariffa per i non residenti non può essere legato “a un unico dato presuntivo, di natura statica e aprioristica, come quello dell’ampiezza dell’immobile” poiché in tal modo si genera una discriminazione tra residenti e non residenti. “Per i primi” – prosegue Trovato – “infatti, la tariffa è correttamente ancorata a un elemento concreto, «quello cioè del numero degli abitanti desunto dalle risultanze anagrafi che». Il presupposto della Tia è l’occupazione o conduzione di locali o aree scoperte a uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali, a qualsiasi uso adibiti, nel territorio comunale. I costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti giacenti su strade e aree pubbliche e soggette a uso pubblico devono essere coperti dai comuni con l’istituzione di una tariffa, composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio e  a una quota rapportata a quantità di rifi uti conferiti, servizio fornito e costi di gestione”.

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