Conto corrente condominiale

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Tra le tante novità introdotte dalla legge 220/2012 figura anche l’obbligo di far transitare tutte le somme che riguardano la gestione del condominio su uno specifico conto corrente. Una novità che punta a migliorare la trasparenza nella gestione del condominio, e che recepisce di fatto quanto già consolidato in ambito giusprudenziale, dove da tempo si asserisce come – pur in assenza di specifiche norme –  l’amministratore era tenuta a far affluire i versamenti delle quote condominiali su un apposito conto.

Obiettivo dei giudici è pertanto stato quello di evitare sovrapposizioni e confusioni tra il patrimonio del condominio e il patrimonio personale o quello di eventuali altri condominii.

Ricordiamo in proposito che il conto corrente – apribile alla banca o alle poste – dovrà essere intestato al condominio e dovrà essere di facile accesso da parte dei condomini, che possono chiedere all’amministratore di prenderne visione e, a proprie spese, estrarre una copia della rendicontazione contabile. La firma e la gestione del conto rimangono invece nell’unico novero dell’amministratore in qualità di rappresentante dei condomini (qui il nostro focus sulla Riforma del condominio 2013).

Il problema interpretativo ricade tuttavia leggendo il passaggio della norma che recita che “l’amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonchè quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente postale o bancario, intestato al condominio”. Tale lettura induce pertanto a pensare che non è possibile prelevare o depositare contanti senza indicazione della causa del versamento o del prelevamento: una clausola che sicuramente va a migliorare il monitoraggio delle movimentazioni sul conto corrente ma che, di fatto, rischia di paralizzare sostanzialmente la gestione condominiale.

Anche in questo caso, pertanto, la giurisprudenza o eventuali modifiche al testo potranno vernire in aiuto, e cercare di rendere più flessibile una norma che, altrimenti, corre seriamente il rischio di rallentare la funzionalità gestionale del condominio.

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