CONTRATTI PER PROFUGHI ITALIANI

di Redazione Commenta

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Dopo aver visto numerose tipologie contrattuali legate all’affitto della casa in tre differenti articoli, ecco un contratto davvero molto particolare riservato ai profughi italiani. I riferimenti di legge, la normativa e le caratteristiche del contratto per profughi italiani.

PREVISIONE NORMATIVA art. 4, L. 344/91

NORMATIVA DI APPLICAZIONE L. 431/98, tranne per la durata (così si deve ritenere, atteso che la L. 344/91 derogava – limitatamente alla durata – alla normativa ordinaria: quest’ultima allora era quella del cosiddetto equo canone, oggi è da intendersi quella prevista dalla legge 431/98 di riforma delle locazioni urbane)

FATTISPECIE esigenze abitative ordinarie di profughi italiani (per la definizione di profughi si rinvia alla L. 763/81 e alla L. 344/91)

STIPULABILI in tutti i Comuni

DURATA libera

SCHEMA DI CONTRATTO vedasi contratto tipo Confedilizia per le locazioni ad uso abitativo

ONERI ACCESSORI vedasi Tabella oneri accessori concordata tra Confedilizia e Sunia-Sicet-Uniat

CANONE libero

AGEVOLAZIONI FISCALI ERARIALI no

AGEVOLAZIONI FISCALI ICI: i Comuni possono stabilire aliquote ridotte in favore di qualsivoglia tipologia contrattuale
REGIME FISCALE SOSTITUTIVO possibilità di optare per il regime della “cedolare secca”, qualora ricorrano i presupposti illustrati nella Tabella presente in questo sito

Tipologie contrattuali per locazioni abitative – I parte
Tipologie contrattuali per locazioni abitative – II parte
Tipologie contrattuali per locazioni abitative – III parte

 

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