Fisco e immobili: giro di vite sulle case fantasma

di Redazione Commenta

Spread the love

A partire da giovedì prossimo, 1 luglio 2010, scatta un’importante novità in merito alle registrazioni dei contratti di affitto che, in sostanza, introduce in tutto e per tutto una stretta sulla cosiddette case fantasma, ovverosia quelle sono sconosciute al Catasto. In recepimento del Decreto Legge numero 78/2010, infatti, l’Agenzia delle Entrate ha reso noto che in materia di richiesta di registrazioni dell’atto relativo ai contratti di locazione e di affitto a partire da giovedì prossimo debutterà il cosiddetto “identikit catastale“.

In pratica, la novità riguarda il Modello 69, ovverosia quello relativo alla registrazione degli atti, dove dovranno essere indicati anche i dati catastali, altrimenti in assenza di queste informazioni il rischio è quello di vedersi applicate delle severe sanzioni.

Il nuovo Modello 69, soggetto per l’occasione ad un vero e proprio restyling, in corrispondenza del Quadro D, dovrà così essere compilato indicando altresì i dati degli immobili per i quali viene chiesta la registrazione, mentre per le operazioni relative a proroga di contratti di locazione, risoluzione o cessione di beni immobili si dovrà utilizzare il Modello CDC.

Per quel che riguarda la presentazione dei modelli, l’Agenzia delle Entrate con una nota fa presente come il modello 69 debba essere utilizzato per i contratti di comodato di beni immobili e contratti di affitto e locazione, mentre il Modello CDC, per i fini sopra indicati, e per i contratti antecedenti la data dell’1 luglio 2010, deve essere presentato una sola volta.

Il Modello CDC, con l’entrata a regime delle novità, può essere presentato o in forma cartacea, oppure con la modalità telematica fermo restando che non devono trascorrere più di 20 giorni a partire dalla data di versamento che attesta la proroga, la risoluzione di contratti di locazione o affitto, oppure la cessione di beni immobili. Entrambi i modelli i contribuenti li possono reperire e scaricare gratuitamente dal sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non verrà pubblicato.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>