Condominio, variazioni ICI entro il 30 del mese

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Ricordiamo che il 30 settembre è il termine ultimo per poter presentare la dichiarazione ICI. Un termine che, come prassi, equivale anche alla scadenza della presentazione della dichiarazione dei redditi, e che dovrà essere rispettato solamente da quei proprietari immobiliari che nel 2010 hanno subito degli eventi, o in relazione a immobili che nel corso dello scorso anno hanno modificato la situazione di possesso immobiliare.

Precisiamo tuttavia che, anche in caso di variazioni del possesso immobiliare da parte di un contribuente, non è scontato che la dichiarazione ai fini ICI debba comunque essere presentata. Da qualche anno sono infatti state introdotte numerose esenzioni, che hanno portato diverse tipologie di trasferimenti immobiliari a non essere più incluse all’interno degli oggetti delle comunicazioni delle variazioni sull’imposta comunale sugli immobili.

Tra quanto sopra, principalmente sono ricompresi tutti gli atti che hanno per oggetto principale gli immobili, e che transitano per il canale notarile: tali dati vengono infatti acquisiti in maniera telematica mediante il modello unico informatico. Di conseguenza, il contribuente non dovrà presentare la dichiarazione ICI nell’ipotesi di cui sopra.

Ancora, non richiede la presentazione della dichiarazione l’acquisto della casa da adibire ad abitazione principale, esente da Ici. Pertanto, anche in questa ipotesi, ricordiamo come tutti i contribuenti che nel 2010 hanno acquistato la propria prima casa, magari passando dall’immobile in affitto a quello di proprietà, non dovranno presentare la comunicazione.

Dovranno invece essere dichiarate le variazioni che riguardano le aree edificabili, e ancora quelle ipotesi di applicazione di agevolazioni ed esenzioni, come l’acquisto di un fabbricato di interesse storico o artistico, o il suolo edificabile coltivato e posseduto da imprenditore agricolo, a titolo principale.

Vanno infine dichiarate le ipotesi di esenzione sugli immobili degli enti non commerciali, e gli altri di cui al d. lgs. 504/92 all’art. 7.

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