Piano Famiglie: sospensione mutuo, eventi ammissibili

di Redazione 1

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L’ABI, Associazione Bancaria Italiana, ha messo a punto il mese scorso un documento tecnico per quel che concerne la possibilità, per le famiglie, di poter fruire del beneficio della moratoria, ovverosia della sospensione del pagamento della rata del mutuo, comprensiva sia di quota capitale, sia si quota interessi, al verificarsi, pur tuttavia, di ben specifici eventi che, in pratica, determinano la condizione di disagio e di bisogno ai fini della fruizione del beneficio. E così, fatti salvi tutti gli altri requisiti richiesti, possono accedere alla moratoria quelle famiglie che hanno un mutuo e che, per almeno uno degli intestatari, sia insorto il decesso o condizioni di non autosufficienza.

L’ammissibilità al beneficio vale anche per chi è stato sospeso dal lavoro o si è visto ridotto l’orario di lavoro da parte dell’impresa dove è occupato, e questo vale anche nel caso in cui non sia stato ancora autorizzato l’accesso alle misure di sostegno al reddito, ovverosia, tra l’altro, gli ammortizzatori sociali in deroga, i contratti di solidarietà, la cassa integrazione guadagni e la cassa integrazione straordinaria.

La fruizione della sospensione della rata del mutuo è ammessa anche per almeno uno degli intestatari del mutuo che si sono visti cessati rapporti di lavoro che, seppur non a carattere subordinato, identificano, ad esempio, forme di collaborazione coordinata e continuativa come i rapporti di rappresentanza commerciale o di rapporti di agenzia; la fruizione del beneficio, invece, non è ammessa se dal rapporto di agenzia o di tipo commerciale non subordinato è stato il lavoratore a recedere senza giusta causa, oppure se c’è stata una risoluzione consensuale o ancora un recesso per giusta causa da parte del datore di lavoro.

Sono altresì rientranti tra gli eventi ammissibili anche le cessazioni di rapporti di lavoro subordinato con eccezione, anche in questo caso, delle dimissioni del lavoratore non per giusta causa, risoluzione del rapporto avvenuta in via consensuale o risoluzione per raggiunti limiti di età con conseguente maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia oppure a quella di anzianità.

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