Con il Decreto rilancio, attuato dal Governo Conte per far fronte alla crisi economica che ha investito l’Italia causa pandemia da Covid-19, sono stati indetti un super ecobonus ed un sismabonus del 110% riguardanti le detrazioni fiscali.
Si possono quindi sfruttare queste agevolazioni fiscali se si rientra nei parametri forniti dal Governo. Il super ecobonus al 110% è attuabile solo per interventi a carattere strutturale e se si migliora la classe energetica degli edifici di due livelli. Solo se non possibile, è sufficiente il conseguimento di una classe energetica più alta. Possibilità invece di cedere il sismabonus del 110% ad una società assicurativa con la quale si stipula una polizza a copertura di eventi calamitosi.
Chi potrà usufruire del super ecobonus del 110%?
Parliamo quindi di maxi detrazioni fiscali indette dal Decreto rilancio, ma vediamo più nel dettaglio quali sono gli interventi ammissibili con il super ecobonus del 110%. Il primo punto riguarda interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017.
Rientrano anche gli interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati a condensazione o a pompa di calore o a microcogenerazione. Infine gli interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo e impianti di micro cogenerazione.
Questo super ecobonus del 110% deve rispettare però due condizioni importanti: assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio e rispettare determinati limiti che dovranno essere fissati da un decreto ministeriale che dovrà essere emanato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto Rilancio.
Chi potrà usufruire del super sismabonus al 110%?
Per il super sismabonus, attraverso il Decreto rilancio si aumenta al 110% anche la detrazione spettante per gli interventi di messa in sicurezza antisismica degli edifici. Rientrano in questa categoria gli edifici che si trovano nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e nella zona 3, con particolare riferimento all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003. Il maxi sconto può essere ottenuto sia nel caso di lavori in edifici singoli che in condominio e spetta anche per l’acquisto di case antisismiche.