Tasse per le case all’estero 2012

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La tassazione sugli immobili detenuti all’estero è un argomento caro a molti cittadini italiani. Con la manovra Monti e il decreto “salva Italia”, che ha introdotto nuove regole in merito alle imposte sulle proprietà immobiliari attraverso la nuova Imu (ex Ici), e che ha coinvolto altresì gli immobili detenuti oltre i confini nazionali che sono di proprietà di contribuenti fiscalmente residenti in Italia – è stata sostanzialmente prevista l’introduzione di una tassazione che si qualifica come nuova imposta patrimoniale.

Ma guardiamo nel dettaglio le variazioni apportate dalla manovra Monti. L’art. 19 del DL 6.12.2011 n. 201 convertito nella L. 22.12.2011 n. 214, ha istituito un’imposta dello 0,76% sul valore degli immobili situati all’estero posseduti dalle persone fisiche residenti in Italia. Il versamento dell’imposta deve essere versato da persone fisiche residenti ai fini fiscali in Italia, come i proprietari dell’immobile, ovvero i titolari di altro diritto reale sullo stesso. I soggetti esclusi dall’applicazione della tassa sono invece le società di capitali e le società cooperative ed enti ad esse equiparati, le società semplici ed enti ad esse equiparati, il trust e gli enti non commerciali.

L’aliquota dell’imposta deve essere applicata sul costo dell’immobile risultante dall’atto di acquisto o dal contratto; in mancanza di tale riferimento, il calcolo verterà sul valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situata la proprietà. L’imposta verrà applicata in maniera proporzionata alla quota di possesso dell’immobile e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso (il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero).

Esiste la possibilità di dedurre fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d’imposta pari al controvalore dell’eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato estero in cui è situato l’immobile. Il versamento dell’imposta deve essere effettuato entro il termine del versamento a saldo delle imposte sui redditi relative all’anno di riferimento e poiché la nuova imposta ha decorrenza dal 2011 il primo versamento dovrà essere effettuato senza maggiorazioni entro il 18 giugno 2012 salvo proroghe; se effettuato entro il 18 luglio 2012, si applicherà una maggiorazione dello 0,4%.

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