 A pochissima distanza dalla prima scadenza IMU (il 18 giugno 2012 è infatti termine ultimo per poter procedere senza ritardi e intoppi al pagamento della prima o unica rata d’acconto sull’imposta municipale unica, torniamo ad occuparci di agevolazioni e di detrazioni sulla nuova imposta patrimoniale. In particolar modo, soffermiamoci su un’agevolazione che potrà essere di grande beneficio nei confronti di tutti i nuclei familiari di maggiori dimensioni, che potranno usufruire di uno sconto fiscale proporzionale al numero dei figli a carico.
A pochissima distanza dalla prima scadenza IMU (il 18 giugno 2012 è infatti termine ultimo per poter procedere senza ritardi e intoppi al pagamento della prima o unica rata d’acconto sull’imposta municipale unica, torniamo ad occuparci di agevolazioni e di detrazioni sulla nuova imposta patrimoniale. In particolar modo, soffermiamoci su un’agevolazione che potrà essere di grande beneficio nei confronti di tutti i nuclei familiari di maggiori dimensioni, che potranno usufruire di uno sconto fiscale proporzionale al numero dei figli a carico.
Il governo ha infatti stabilito che – oltre alla detrazione fissa di 200 euro da applicarsi su tutte le abitazioni principali – il contribuente proprietario di immobili possa altresì beneficiare di uno sconto da 50 euro per ogni figlio a carico, convivente, di età non superiore a 26 anni. Elemento fondamentale, come già ricordato, è determinato dalla “convivenza”: non basta, pertanto, avere un figlio di età anagrafica superiore a quanto sopra ricordato come soglia. È indispensabile che il figlio abiti effettivamente nella casa di famiglia.
 
					 
						 
						 
						 Il ministero dell’Economia ha effettuato ulteriori precisazioni in materia di imposta municipale unica, affermando che i bonus concessi dalle singole municipalità – nell’ambito delle proprie autonomie – dovranno essere attribuiti secondo principi di “ragionevolezza” e di “non discriminazione”. Ad esempio, i Comuni potranno riservare un’aliquota più leggera alle case in affitto utilizzate dal locatario come abitazione principale.
Il ministero dell’Economia ha effettuato ulteriori precisazioni in materia di imposta municipale unica, affermando che i bonus concessi dalle singole municipalità – nell’ambito delle proprie autonomie – dovranno essere attribuiti secondo principi di “ragionevolezza” e di “non discriminazione”. Ad esempio, i Comuni potranno riservare un’aliquota più leggera alle case in affitto utilizzate dal locatario come abitazione principale. 
						 Secondo quanto emerge dalle ultime osservazioni in materia, l’imposta municipale unica sugli immobili produttivi sarà più vicina al massimo che al minimo consentito ai Comuni. Tra i capoluoghi italiani che hanno già scelto di modificare l’ammontare dell’IMU per il 2012, infatti, più della metà (16 municipalità su 28) hanno optato per fissare l’aliquota di base al di sopra dello 0,76 per cento, livello ordinario per i fabbricati differenti dall’abitazione principale, sui quali ogni Comune, con propria delibera autonoma, può eventualmente scegliere di incrementare il peso di un margine dello 0,3%, portando pertanto ai massimi livelli potenziali dell’1,06% l’aliquota sopra precisata.
Secondo quanto emerge dalle ultime osservazioni in materia, l’imposta municipale unica sugli immobili produttivi sarà più vicina al massimo che al minimo consentito ai Comuni. Tra i capoluoghi italiani che hanno già scelto di modificare l’ammontare dell’IMU per il 2012, infatti, più della metà (16 municipalità su 28) hanno optato per fissare l’aliquota di base al di sopra dello 0,76 per cento, livello ordinario per i fabbricati differenti dall’abitazione principale, sui quali ogni Comune, con propria delibera autonoma, può eventualmente scegliere di incrementare il peso di un margine dello 0,3%, portando pertanto ai massimi livelli potenziali dell’1,06% l’aliquota sopra precisata. 
						 Di IMU e pagamenti IMU abbiamo parlato tanto in queste ultime settimane, cercando di porre un po’ di chiarezza su un tema che è tutt’altro che facilmente affrontabile. Oggi, con la scadenza IMU oramai alle porte, cerchiamo di comprendere cosa potrebbe accadere in caso di mancato pagamento dell’imposta municipale unica, o suo ritardato versamento.
Di IMU e pagamenti IMU abbiamo parlato tanto in queste ultime settimane, cercando di porre un po’ di chiarezza su un tema che è tutt’altro che facilmente affrontabile. Oggi, con la scadenza IMU oramai alle porte, cerchiamo di comprendere cosa potrebbe accadere in caso di mancato pagamento dell’imposta municipale unica, o suo ritardato versamento. 
						 
						 
						 
						 
						 Come noto, il 18 giugno i contribuenti italiani saranno posti dinanzi alla necessità di onorare la propria posizione nei confronti dell’Erario, procedendo al versamento dell’acconto dell’imposta municipale unica, pari a un terzo o a un mezzo nell’ipotesi di IMU per la prima casa, e pari al 50% per gli altri immobili (tranne che per gli immobili rurali strumentali, per i quali l’acconto sarà del 30% su un’IMU calcolata con aliquota ridotta allo 0,2%.
Come noto, il 18 giugno i contribuenti italiani saranno posti dinanzi alla necessità di onorare la propria posizione nei confronti dell’Erario, procedendo al versamento dell’acconto dell’imposta municipale unica, pari a un terzo o a un mezzo nell’ipotesi di IMU per la prima casa, e pari al 50% per gli altri immobili (tranne che per gli immobili rurali strumentali, per i quali l’acconto sarà del 30% su un’IMU calcolata con aliquota ridotta allo 0,2%.