Come ogni settimana, torniamo a occuparci di diritti condominiali prendendo spunto da una recentissima sentenza della Corte di Cassazione, che si è espressa in merito alla possibilità di poter installare, all’interno del fabbricato, un ascensore condominiale, anche in quella ipotesi – ben frequente nella realtà – in cui uno o più condomini non siano d’accordo nei confronti dell’installazione della stessa infrastruttura.
La sentenza cui ci riferiamo è del 12 luglio 2011, n. 15308, ad opera della sezione lavoro, la quale è intervenuta sul tema che abbiamo brevemente esposto in apertura dei post, ribaltando di fatto le precedenti conclusioni della Corte di Appello di Napoli, secondo la quale era impossibile procedere all’installazione di un ascensore condominiale nell’ipotesi in cui un singolo condominio sia contrario a tale operazione.
Il Salvagente è recentemente tornato a parlare di spese condominiali e, nella fattispecie, di quelle relative alla manutenzione di balconi e frontalini. Spese che a volte sono davvero ingenti, data la difficoltà di effettuare una rapida manutenzione alle stesse strutture senza impalcature, e che la giurisprudenza ci dice possano essere non solo a carico del proprietario dell’appartamento cui il balcone è riconducibile, quanto anche a carico dell’intero condominio.
Su Condominio Web si è discusso si una interessante pronuncia del Tribunale di Bari, che si è recentemente occupato della revoca dell’amministratore condominiale, dell’obbligo di restituzione delle case per metterle a disposizione del nuovo amministratore condominiale, e delle responsabilità del mandatario revocato nell’ipotesi in cui agisca con ritardo nella restituzione delle cose sopra accennate.
I condomini che ritengono illegittimo un provvedimento adottato dall’amministratore condominiale ai sensi dell’art. 1133 del Codice Civile, possono ricorrere al Giudice senza che sia necessario passare prima dall’assemblea condominiale. In questo modo, viene resa lecita la via diretta che permette ai condomini ricorrenti di potersi appellare direttamente all’Autorità Giudiziaria, anziché dover prima interpellare l’assemblea.
Grazie a una recente sentenza del Tribunale di Salerno, la rete è tornata ad occuparsi di un tema molto caldo, quello dell’obbligo di apertura di un conto corrente, all’interno del quale far transitare i versamenti delle quote e, oltre tutto, la materia della revoca dell’amministratore del condominio.
Italiani popolo di “vicini” litigiosi. È quanto emerge da una recentissima analisi condotta dal portale Immobiliare.it, secondo cui le liti di condominio coinvolgerebbero ben il 26% degli italiani, i quali, in sintesi, avrebbero un rapporto con i propri vicini tutt’altro che sereno e pacifico, quanto piuttosto turbolento e all’insegna delle contestazioni per parcheggi, animali domestici, rumori molesti, infiltrazioni, e chi più ne ha più ne metta.
Diversi spunti offerti dalla rete nel corso delle ultime giornate (ad esempio, quello de IlSole24Ore) ci permettono di tornare su uno dei punti caldi dei diritti dei condomini, inerenti le votazioni nell’assemblea condominiale e, in particolare, all’esistenza di un presunto conflitto di interessi da parte di uno dei condomini votanti.
Avete dei vicini molesti? Ebbene, la Cassazione, con una recente sentenza, ha contribuito a definire i contorni del reato di stalking anche per quei vicini particolarmente turbolenti, che con i propri comportamenti concorranno a incrementare la paura o l’ansia degli altri inquilini del fabbricato ad utilizzo abitativo.
Una interessante pronuncia della Corte di Cassazione, relativa a una vicenda che si è conclusa negli scorsi giorni, potrebbe ribaltare una serie di prassi consolidate all’interno delle assemblee condominiali, e che vedono sopperire in qualità di penalizzati coloro che sono morosi nei pagamenti degli importi dovuti al condominio.
In materia di diritti dei condomini, ricordiamo che per decidere l’abbattimento di un albero, la giurisprudenza è oramai concorde nel ritenere che tale azione possa essere deliberata solamente con l’unanimità dei consensi dei condomini di un fabbricato.
Attraverso quale forma è possibile impugnare la delibera condominiale? Non si sa se siamo giunti a un punto definitivo, ma sicuramente, un utilissimo contributo per dirimere le controversie in questione, lo hanno fornito le Sezioni Unite della Cassazione.
Vivete in condominio e volete risparmiare su alcune spese che impattano in maniera particolarmente rilevante e significativa sulle vostre tasche? Ebbene, forse un’idea utile per contenere gli oneri potrebbe essere quella di trasformare il vostro palazzo in un “condominio intelligente“, condividendo con altre famiglie spazi e spese.
Spesso i rapporti di vicinato non sono così buoni come vorremmo. Quante volte è infatti capitato che attraverso fumo o altre immissioni il vicino di casa abbia disturbato la nostra quiete? Ma cosa prevede la legge in materia? Ci sono dei limiti di tollerabilità che dobbiamo tenere in considerazione? Quali sono le tutele in materia?