Dal 1 luglio 2009, come dice l’articolo 6 (comma 1-bis) del decreto legislativo del 2005, entra in vigore l’obbligo di fornire, a tutti gli edifici trasferiti a titolo oneroso, l’attestato di certificazione energetica, che diventerà indispensabile per concludere qualsiasi tipo di compravendita.
Solo per alcuni edifici non ci sarà l’obbligo di redigere questa certificazione, come gli edifici intangili, gli edifici che non hanno consumo energetico e le strutture che sono prive di impianto energetico.